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Monza e Brianza

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Accessibilità

 

 


Esercizio attività

Info:

Sede di Mombello - Limbiate
via Bonaparte,2 20812
Tel.: 039.975.2573/2574
Fax: 039.946.2184

Sede di Monza
Piazza Diaz ,1 20900
Tel.: 039.975.2279
Fax: 039.946.2184
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Esercizio delle attività



La Legge Nazionale 11 Febbraio 1992 N.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio” definisce le modalità dell'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria.
L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
Ogni altro modo di abbattimento é vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

  • vagante in zona Alpi
  • da appostamento fisso
  • nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato ad attività venatoria programmata.

 

La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.