Servizi Sociali
Info:
Sede di Monza
Via Cernuschi, 8 20900
Tel.: 039.975.2701
Fax: 039.946.2170
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Conferite
- Rilevazione dei fabbisogni formativi del personale operante nei servizi sociali, nonché la programmazione e la gestione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi sociali anche ad integrazione sanitaria (art. 4, comma 43);
- Promozione e monitoraggio delle attività e dei soggetti che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riferimento alle cooperative sociali e alle iniziative rivolte alla famiglia (art. 4, comma 44, lettera a);
- Coordinamento delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale (art. 4, comma 44, lettera b);
- Tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale. Le Province esercitano l'attività secondo i requisiti e le modalità di cui alla l.r. n. 22 del 1993 (art. 4, comma 46);
- Tenuta del registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dalla l.r. n. 28 del 1996 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazinismo) - (art. 4, comma 46);
- Funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla legge 1/2000 inerenti la tenuta dei registri relativi alle organizzazioni di cui alle leggi regionali n. 22/1993 e n. 28/1996, purché afferenti le organizzazini incluse nei registri di propria pertinenza (art. 4, comma 46);
- Autorizzazione al funzionamento dei servizi ricompresi tra quelli a prevalente funzione sanitaria e a quelli a prevalente funzione assistenziale precedentemente conferite;
- Le attività di assistenza ai minori in stato di bisogno e le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (art. 4, comma 52).
Delegate
Funzioni inerenti all’autorizzazione e alla revoca di autorizzazione al funzionamento delle strutture erogatrici dei servizi, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale, ad esclusione di quelle affidate alle ASL (art. 4, comma 45).