Agricoltura
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Con L.R. 31/2008 ” Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” vengono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative concernenti:
• il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;
• le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;
• l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
• le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;
• il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
• le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
• lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
• le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche;
• la redazione dei piani triennali agricoli;
• la formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
• le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
• le alienazioni ed i mutamenti di destinazione degli usi civici;
• il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
• i contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione;
• i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;
• l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
• la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche;
• la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA;
• l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
• il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
• le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali;
• tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
• l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e il relativo controllo;
• il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;
• le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;
• gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
• il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni;
• gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agrosilvo- pastorali;
• l'attuazione dei lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34;
• l'erogazione dell'indennità compensativa;
• i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale;
• i contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento.