Legge 68/99
Agevolazioni all’assunzione - Legge 68/99
>> Incentivi Dote Impresa 2017/18 (assunzioni dal 08 giugno 2017)
>> Incentivi dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità
>> Incentivi Dote Impresa 2017/18 (assunzioni dal 08 giugno 2017)
ASSE I: INCENTIVI
Stato: Aperto
• Incentivi alle assunzioni effettuate dal 08 giugno 2017
L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti per un periodo:
- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99.
Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando.
L’entità del contributo è definita dalle condizioni sociali e di disabilità della persona (fascia di intensità di aiuto). Di seguito i massimali previsti per contratto stipulato.
Tipo Contratto |
Contributo |
|
Tempo indeterminato |
Fino a 16000 € |
|
Tempo determinato o somministrato |
Da 3 a 6 mesi |
Fino a 4000 € |
Fino a 12 mesi |
Fino a 7000 € |
|
Oltre 12 mesi |
Fino a 12000 € |
In nessun caso il contributo può superare il costo sostenuto per il lavoratore.
• Contributo per l’attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità presso imprese private. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio.
L’importo rimborsato è pari alla quota dell’indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 3.000. La quota dell’indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.
ASSE II: CONSULENZA E SERVIZI
Stato: In attesa di apertura
• Servizi di Consulenza
Sono previsti rimborsi per le attività di preparazione o adeguamento dell’impresa all’inclusione o al mantenimento di lavoratori con disabilità. L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto.
Servizi ammessi:
- Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
- Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili) e del tutor aziendale;
- Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
- Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro;
- Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell’invalidità del personale già assunto cui sia stata certifica dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.
I servizi possono essere erogati da:
- operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n. 1106/2013;
- professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
- associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
- società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- cooperative sociali.
• Contributi per ausili
Si riconoscono alle imprese contributi per l’acquisto di ausili e per l’adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l’inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative.
L’accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il Collocamento mirato della convenzione ex art. 11 L. 68/99.
Servizi ammessi:
- Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
- Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
- Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
- Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.
• Isola formativa
Si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell’ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.
L’isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di “Formazione in situazione” ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili
L’ammissibilità al contributo è condizionata:
- alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l’impresa e Collocamento Mirato previste dalla disciplina del collocamento mirato, con l’eventuale presenza di una Cooperativa sociale;
- alla presentazione di un progetto di sviluppo dell’Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di partecipanti all’avvio non inferiore a 5 unità e avere una durata di almeno 5 anni. Nel progetto si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere assegnato il compito di gestione dell’isola.
ASSE III: COOPERAZIONE SOCIALE
Stato: In attesa di apertura
L’intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l’inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell’attuale mercato del lavoro.
• Creazione di coop. sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa
L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.
Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 12 mesi dall’ammissione della domanda
Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno 1 disabile.
Il contributo può coprire fino all'80% del costo sostenuto ed è proporzionale al numero di assunzioni:
Assunzioni |
Contributo massimo |
1 |
10.000 € |
2 |
20.000 € |
3 |
30.000 € |
• Incentivi per la transizione
Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende.
I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende. Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.
Per accedere al contributo la Cooperativa sociale di tipo B dovrà presentare un progetto di accompagnamento all’inserimento del lavoratore disabile in azienda. L’assunzione presso l'azienda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso la cooperativa.
Si raccomanda di prendere visione dei bandi completi disponibili alla pagina www.provincia.mb.it/lavoro/lift/avvisi_pianodisabili.html
>> Incentivi dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità
La Legge 68/99 all’articolo 13 - prevede l'erogazione di contributi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
Per le assunzioni dal 01/01/2016 il testo, riformato dall'art. 10 del DLgs 151/15, prevede:
- un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % (o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- un incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45 %, per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o, per assunzioni di almeno 12 mesi, per tutta la durata del contratto.
L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa, per via telematica e preliminarmente all’assunzione, all'INPS, che provvede entro cinque giorni a rispondere sulla effettiva disponibilità di risorse.
A seguito della comunicazione al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Gli incentivi sono riconosciuti in regime di esenzione nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016 ( Formato PDF- 1.411 KB) - Indicazioni Operative. istruzioni Contabili. Variazioni al piano dei conti
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