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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNI 2014 - 2015 - 2016 - Conclusione dei procedimenti amministrativi e cessazione degli effetti finanziari dei decreti emanati da Regione Lombardia.
Scadenza invio rendicontazioni 01/02/2019L'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. n. 148/15, modificato da D.lgs. n. 185/16 ha previsto la possibilità per le Regioni di destinare le risorse residue assegnate dallo Stato alle Regioni negli anni 2014 - 2015 e 2016 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anche ad azioni di politica attiva del lavoro.
Successive indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS hanno definito il processo operativo per la loro determinazione sulla base della differenza tra risorse finanziarie assegnate e risorse effettivamente erogate dall’INPS.
Tale processo prevede che le Regioni debbano con proprio atto dispositivo concludere i procedimenti e disporre la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti di autorizzazione.
L'art. 14 della L.R. n. 23/18 ha autorizzato la Giunta Regionale a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014 - 2015 - 2016 e a far cessare gli effetti finanziari dei decreti di autorizzazione.
Con D.G.R. n° 1103 del 19/12/2018 (che si allega al presente comunicato), la Giunta Regionale ha dato seguito a quanto stabilito dalla norma sopra richiamata disponendo, in particolare, la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti inerenti agli ammortizzatori sociali in deroga relativi agli anni 2014 - 2015 - 2016 a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul BURL avvenuta i l 2 gennaio 2019.
Le imprese interessate possono, pertanto, inviare all’INPS le rendicontazioni mancanti entro il 1 febbraio 2019; gli SR41 inviati entro tale termine saranno lavorati dall’Istituto che disporrà i relativi pagamenti ai lavoratori coinvolti.
Relativamente alle rendicontazioni anno 2016, possono essere inviati anche gli SR41 inerenti a domande autorizzate per i trattamenti con data inizio sospensioni nel 2016 e prosecuzione nel 2017.
Successivamente alla cessazione degli effetti finanziari, l’INPS non potrà procedere con ulteriori pagamenti e i modelli SR41 inviati in data successiva al 1 febbraio 2019 saranno scartati, fornendo
comunicazione alle aziende.
Si invitano le Parti Sociali destinatarie del presente comunicato ad assicurare la più ampia diffusione presso le aziende e gli studi professionali di consulenza del lavoro.
Allegati:
DGR X 1103 del 19/12/2018 - (formato PDF - 1650 KB)
Art. 14 L.R. n. 23 del 28/12/2018 (formato PDF - 985 KB)
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