Nell’avviso MB0222 – Fondo 2023 – Operatività 2024/25 – Dote Impresa Collocamento Mirato – Asse I – Rimborso per l’attivazione dei tirocini, si legge la seguente frase: “Sono comunque liquidabili mensilità che abbiano, al netto dei periodi scomputati, un periodo non inferiore a 14 giorni”. Come va interpretata?
I 14 giorni si intendono di calendario.
Se nel progetto formativo il tirocinio si svolge solo alcune giornate alla settimana (2/3 giorni), il calcolo dei 14 giorni viene effettuato sempre sui giorni di calendario e non su quelli effettivamente previsti e lavorati.
Nel caso in cui un tirocinio inizi in una data della seconda metà del mese, non si prevede la rendicontazione della mensilità, bensì del periodo. Quindi si può prevedere che il periodo vada dal giorno 25 di un mese al giorno 25 del mese successivo. Altrimenti le mensilità possono essere accorpate: se, per esempio, il tirocinio iniziasse il 25/05, si potrebbe prevedere il periodo che vada dal 25/05 al 30/06 calcolando i giorni previsti e lavorati sulla base di quel periodo di calendario.
Non viene riconosciuta l’indennità di tirocinio, come da indicazione del progetto formativo, per periodi inferiori a 14 giorni. Tali periodi potranno essere riconosciuti solo se accorpati, riparametrati, a periodi sufficientemente lunghi per il loro riconoscimento. Per esempio: se da progetto formativo l’indennità di un tirocinio è pari a € 400,00 e il tirocinio iniziasse il 25/05, il tirocinio nel mese di maggio avrebbe la durata di soli 7 gg di calendario e non sarebbe riconoscibile. Lo diviene solo se si calcola l’intero periodo dal 25/05 al 30/06 e si riconosce una indennità pari a € 490,00 (400€+(400€/31)*7))).
Le assenze giustificate e le sospensioni verranno conteggiate nella durata del tirocinio.
In caso di interruzione anticipata di tirocinio, non verrà riconosciuto il rimborso dell’indennità di quell’ultimo periodo, qualora risulti essere inferiore ai 14 giorni di calendario.
