Compensazioni territoriali legge 68/99 – nuovo regime
La legge 148/11 - conversione in legge del decreto 138/11 - con l’art. 9 ha riformato l’istituto della Compensazione Territoriale previsto nell’ambito della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili”.
La normativa originaria prevedeva che i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti che intendessero compensare i propri obblighi di assunzioni tra sedi della stessa impresa localizzate in provincie diverse, ne dovessero fare richiesta ed essere preventivamente autorizzate, a seconda dei casi, dal Ministero del Lavoro o dalla Provincia ove avevano sede legale.
Il nuovo dettato normativo afferma il principio che gli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità e di appartenenti alle altre categorie di cui all'art 18 devono essere rispettati a livello nazionale.
Inoltre, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo (ex art. 31 D.Lgs 276/03) possono assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo.
E’ abrogata, per i datori di lavoro privati, la autorizzazione di compensazione territoriale: i datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione tra sedi sono tenuti semplicemente a darne comunicazione a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive coinvolte (della stessa azienda e delle diverse imprese del gruppo) tramite il Prospetto Informativo di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale;
Diversamente, i datori di lavoro pubblici, ove intendano compensare tra sedi operative in provincie diverse, devono essere autorizzati a farlo, a fronte di motivata richiesta.
I datori di lavoro pubblici autorizzati possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
Riferimenti:
Art 9 del D.L. 138/11, convertito in legge 148/11
Circolare Ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2011