"I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 Euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato".
Legge 12 marzo 1999 n.68 – Art.5 Comma 3-bis (introdotto dal DLgs n. 151 del 14 settembre 2015)
Indicazioni operative:
Pagina informativa sito Ministero del lavoro
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5113/2016 ( Formato PDF - 708 KB) - Autocertificazione Esonero 60 per mille - modalità di versamento del contributo esonerativo
Nota Direttoriale 1 luglio 2016 - prot. n. 33_3879 ( Formato PDF - 468 KB) Autocertificazione Esonero 60 per mille - Prolungamento termine di presentazione autocertificazioni obblighi assunzione
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Autocertificazione Esonero 60 per mille” [Aggiornamento Aprile 2016] - (Formato PDF - 366 KB)
Nota Attuativa D.lgs 150/2015 dell’11/12/2015 – (Formato PDF - 257 KB) - Prime indicazioni operative "60 per mille INAIL" (Art.5 comma 3-bis L.68/99)