Liquidazione contributo per parziale esonero degli obblighi occupazionali (Legge 68/99, art.5; D.M. 357/2000 art.5 comma 2) al fine del rilascio del certificato di ottemperanza
Si comunica che a partire dalla data del 01/04/2022 non è più previsto al fine del rilascio del certificato di ottemperanza il differimento dei termini per il pagamento del contributo esonerativo dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 disposto dalla Determinazione Dirigenziale, n. 641 del 23 aprile 2020 della Provincia di Monza e della Brianza, in quanto lo stato di emergenza è cessato.
Le imprese che partecipano a gare e avvisi pubblici sono pertanto invitate a procedere al pagamento del semestre in corso generando il bollettino PagoPA.
Sono disponibili sul sito della Provincia, utilizzando il link sottostante, le informazioni relative alle disposizioni impartite dalla Regione Lombardia, riguardanti modalità e criteri di versamento dei contributi esonerativi.
Indicazioni versamento contributi esonerativi PagoPA (Formato PDF - 550 KB) (ultimo aggiornamento: 13/10/2021)
ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE LEGGE 68/99
“I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, […] per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.” (art. 5 c.3 della legge 68/99)
La Commissione Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza ha definito (seduta del 2 dicembre 2011) e perfezionato (seduta del 21 ottobre 2013) criteri e parametri per il calcolo della percentuale massima di esonero applicabile alle specifiche richieste.
Gli uffici provinciali, nel riconoscere le percentuali di esonero assumono come riferimento la tabella allegata alla Circolare del Ministero del Lavoro n.24 del 25 febbraio 1997, che suddivide le aziende per settore di attività economica e assegna a ciascuna di esse una percentuale di riferimento.
Tale percentuale riferisce solo del tetto massimo per la specifica attività e, pertanto, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere una percentuale di esonero inferiore a quella stabilita.
Parimenti, per far fronte a particolari condizioni produttive, la Provincia di Monza Brianza può concedere una percentuale superiore a quella identificata nella suddetta tabella, fatto salvo il limite massimo definito dall’art 3 del DM 357/00.
Tale percentuale è calcolata in base al numero di lavoratori coinvolti in mansioni faticose, pericolose o che presentino particolari modalità di svolgimento.
La domanda di esonero parziale riferita a sedi operative in Provincia di Monza e della Brianza può essere inviata solo attraverso il portale Sintesi di Monza e della Brianza come da seguenti “indicazioni tecniche”.
Alla domanda inviata tramite COB dovrà essere allegato il file, debitamente compilato e firmato, “ModelloRichiestaEsonero_MB.xls”.
Le domande prive di tale documento verranno considerate incomplete e non potranno essere evase.L’esonero ha durata biennale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della richiesta.
La richiesta è sottoposta a marca da bollo di euro 16,00 (DPR 642/72)Le istruzioni e le indicazioni tecniche per la compilazione della domanda di esonero parziale e per il pagamento dei contributi esonerativi sono disponibili alla pagina Modulistica L.68
Delibera di Giunta Provinciale n° 28 del 20 febbraio 2012