Sospensione obblighi Legge 68/99 - nuove indicazioni
(In fase di conversione del DL 5/2012 in legge 35/2012 le modifiche introdotte all’art 4 del DPR 333/00 sono state ulteriormente modificate. Il presente testo recepisce tali interventi)
Gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: La prima ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali riguarda le imprese che hanno richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art, 1 della legge n. 223/1991) o perché soggette a procedure concorsuali (art. 3 della legge n. 223/1991). Per analogia, la sospensione degli obblighi occupazionali concerne le imprese che ricorrono all’intervento del fondo di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge 662/96 (c.d. Fondo di solidarietà di settore) per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
Contratti di solidarietà: La seconda ipotesi interessa i c.d. “contratti di solidarietà” stipulati per riduzioni dì orario dirette ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (art. 1 della legge n. 863/1984). Essa trova, altresì, applicazione nei confronti di tutte quelle altre imprese che, pur non rientrando nell’ambito di applicazione della disposizione appena citata, riducono l’orario per evitare i licenziamenti collettivi (art. 5 della legge n. 236/1993).
In questi primi due casi la sospensione vale per la durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Modello di calcolo sospensione (formato xlsx - 17 KB) (ultimo aggiornamento: 27/09/2023)
Procedura di mobilità: La terza ipotesi riguarda la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni.
La sospensione per procedura di mobilità opera a livello nazionale e, nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione disciplinato dall'art. 8 della stessa legge (6 mesi).
In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti utili per accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro può presentare domanda per la concessione di una sospensione temporanea degli obblighi, per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
L'ufficio provinciale competente provvede ad istruire la pratica e alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.
Le comunicazioni di competenza del servizio per il collocamento mirato della provinciale di Monza e della Brianza devono essere inviate tramite il portale Sintesi nella sezione COB “Richieste legge 68/99”.
Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'art. 9 c.1 della legge 68/99.
Riferimento: art 4 del DPR 333/00 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”