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Iscrizione Categorie protette ai sensi della L.68/99: Requisiti e Procedure

1.    Dove si effettua l’iscrizione ex l. 68/99?

Le iscrizioni alle liste della legge 68 del 1999 ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’ e tutte le attività

connesse sono effettuate su appuntamento presso i Centri per l’Impiego gestiti da Afol Monza Brianza.

 

L’appuntamento può essere fissato sul sito di Afol Monza Brianza utilizzando l’assistente virtuale

https://booking.alghoncloud.com/index.php/appointments?uid=078f1fbfe6654d50ca1f4d63a83e875b

o tramite i contatti telefonici o mail indicati nel seguente link:

Indirizzi e orari

L’iscrizione può essere fatta in qualunque Centro per l’Impiego del territorio nazionale, si consiglia però di rivolgersi al Centro per l’Impiego di riferimento per domicilio.

 


2.    Quali sono i requisiti e la documentazione per l’iscrizione ex l. 68/99?

LAVORATORI CON DISABILITA’:

  • avere almeno 16 anni di età (con l’assolvimento dell’obbligo scolastico) e non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • essere privo/a di lavoro o svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Per l’anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 i limiti di reddito stabiliti sono: € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato (per es. contratti co.co.co., co.co.pro, contratto di lavoro intermittente, ecc.), o € 5.500,00 per lavoro autonomo seguendo il principio di cassa, al netto dei contributi previdenziali obbligatori;

  • essere immediatamente disponibile al lavoro (ovvero rilasciare la DID – dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
  • Documento d’identità;
  • Codice fiscale;
  • Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra UE;
  • verbale d’invalidità civile(L. 102/09) rilasciato dalla competente Commissione Inps (almeno 46%) oppure verbale di invalidità del lavoro rilasciato da INAIL (almeno 34%);
  • relazione conclusiva ai sensi della L.68/99.

 

È possibile iscriversi con il verbale L. 102/09 e almeno la ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva ai sensi della L. 68/99.

E’ possibile iscriversi anche con la sola Relazione Conclusiva L. 68/99 se riporta data e percentuale del verbale di riferimento.

Le persone con invalidità civile non in possesso della Relazione Conclusiva ai sensi della L. 68/99 potranno farne richiesta:

  • rivolgendosi a un patronato che inoltrerà la richiesta all’INPS
  • presso il proprio Centro per l’Impiego
  • autonomamente sul sito dell’INPS accedendo con l’identità SPID

 

Anche gli invalidi del lavoro certificati da Inail devono essere in possesso della Relazione Conclusiva ai sensi della L.68/99 e devono farne richiesta direttamente all’Inail.

 

Si specifica che, se si è in possesso del solo verbale L. 104/92, non si potrà procedere all’iscrizione perché non riporta tutte le informazioni necessarie.

LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18 L. 68/99

Con i seguenti requisiti:

  • essere in possesso di adeguata documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie previste dalla normativa;
  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra UE);
  • almeno 16 anni di età (con l’assolvimento dell’obbligo scolastico) e non aver raggiunto l’età pensionabile;
  • essere privo/a di lavoro o svolgere un’attività lavorativa il cui reddito annuale lordo non sia superiore a € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500,00 per lavoro autonomo seguendo il principio di cassa, al netto dei contributi previdenziali obbligatori; salvo per le categorie riportate alla domanda n.11.
  • essere immediatamente disponibile al lavoro ((ovvero rilasciare la DID – dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

 


3.    Quali sono le categorie protette ai sensi dell’art. 18 c. 2 l. 68/99?

  • Orfani di caduto per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro.
  • Coniugi superstiti dei caduti per causa di lavoro: dichiarazione INAIL attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro.
  • Coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro: certificato rilasciato dall’INAIL nel quale si attesta che il familiare invalido è riconosciuto tale con percentuale dall’80% al 100%.
  • Orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.
  • Coniugi superstiti di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.
  • Coniugi e figli di grandi invalidi per causa di servizio: certificato rilasciato dall’Ente di appartenenza del famigliare con disabilità nel quale si attesta che la persona (nominata espressamente) è equiparato orfano/vedovo per causa di servizio. Purché beneficiari di pensione di 1^ categoria.
  • Orfani di guerra: certificato d’iscrizione all’elenco generale tenuto dal Comitato Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura.
  • Coniugi superstiti di guerra: dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nella quale è esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra.
  • Coniugi e figli di grandi invalidi per cause di guerra: certificato rilasciato dalla Prefettura nel quale si attesta che l’interessato all’iscrizione (nominato espressamente) è equiparata orfano/vedovo per causa di guerra.
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: certificato della Prefettura e del luogo di residenza ai sensi della Legge 407 del 23.11.1998.
  • Coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata in alternativa all’avente diritto a titolo principale, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti: Certificazione rilasciata dalla Prefettura del luogo di residenza
  • Vittime del dovere: Certificazione del Ministero dell’Interno.
  • Coniugi e figli superstiti delle vittime del dovere ed equiparati in alternativa all’avente diritto a titolo principale, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti: Certificazione del Ministero dell’Interno
  • Orfani per crimini domestici : Sentenza o eventuale certificazione del Tribunale.
  • Orfani di Rigopiano: Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso.
  • Testimoni di giustizia: certificazione comprovante l’appartenenza alla categoria.
  • Profughi italiani rimpatriati: attestazione della condizione di profugo italiano rimpatriato rilasciata dalla Prefettura della Provincia di residenza ai sensi della Legge 763 del 26.12.81.
  • Care leaver: provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha previsto, durante la minore età, il collocamento in comunità residenziali o in affido etero familiare. B. L’iscrizione nell’elenco delle categorie protette, è consentita a partire dal 18° anno di età e fino ai 21 anni compiuti, laddove sussistano le condizioni stabilite dall’art. 67 bis del D.L. n° 34/2020 convertito in L. n° 77 del 17.07.2020, ovvero il beneficiario sia divenuto maggiorenne fuori dalla famiglia di origine.
  • Medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza deliberato abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da Covid - 19: certificazione comprovante l’appartenenza alla categoria
  • Coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico (solo In via sostitutiva dell’interessato) qualora siano gli unici superstiti di medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza deliberato abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da Covid - 19.

 


4.    Come si ottengono il verbale di invalidità e la relazione conclusiva ex l. 68/99?

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore (solitamente medico di base);
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato compila il certificato online e lo inoltra all'INPS; stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

  • direttamente online sul sito dell’INPS;
  • tramite il patronato o un’associazione di categoria persone con disabilità (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Una volta inviata la domanda di riconoscimento, l’utente verrà contattato dalla ASST di competenza territoriale e verrà convocato dalla commissione medica che elaborerà il verbale di invalidità.

Per approfondimenti si rimanda alla seguente pagina istituzionale INPS: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.domanda-invalidita-civile-e-accertamento-sanitario-50004.accertamento-sanitario.html

 

Se già in possesso di verbale di invalidità, per richiedere la sola Relazione Conclusiva ai sensi della L. 68/99 la richiesta potrà essere inoltrata all’Inps seguendo una delle seguenti modalità, senza un nuovo certificato medico:

  • Tramite patronato;
  • Tramite il proprio Centro per l’Impiego;
  • facendo richiesta autonomamente sul sito dell’INPS accedendo con l’identità SPID

 

Anche gli invalidi del lavoro certificati da Inail devono essere in possesso della Relazione Conclusiva ai sensi della L.68/99 e devono farne richiesta direttamente all’Inail.

 


5.    Cosa succede se il verbale di invalidità è scaduto?

La persona che non è stata convocata per la visita di revisione del verbale di invalidità, ove prevista, potrà iscriversi alle liste del collocamento mirato ex l. 68/99 compilando un’autodichiarazione nella quale dichiari di non essere in possesso di nuova certificazione attestante l’invalidità o la perdita della stessa.

Il Servizio Collocamento Mirato potrà fare ulteriori verifiche presso gli uffici competenti ai fini di accertare l’assenza di ulteriore documentazione attestante l’invalidità.

Verbali di invalidità scaduti da più di due anni verranno automaticamente verificati con INPS.

 


6.    Cosa succede se il verbale non riporta la percentuale di invalidità?

La percentuale di invalidità è necessaria ai fini dell’iscrizione alle liste del Collocamento Mirato ex l. 68/99. Alcuni verbali di invalidità, se molto datati o se prodotti quando la persona era minorenne o per particolari patologie, non riportano la relativa percentuale di invalidità riconosciuta, salvo i casi di cui alla domanda 7

In questi casi è necessario richiedere un nuovo verbale, producendo opportuna certificazione medica.

Qualora l’invalidità sia espressa in frazione, la persona potrà procedere con l’iscrizione se le è riconosciuta un’invalidità di almeno 2/3 che equivale al 67%.

Nei casi di sordità grave (definizione presente sul verbale: Sordo o sordomuto L. 381/1970 e L. 508/1988), ovvero sordità acquisita prima dell’apprendimento del linguaggio parlato, è assegnata una percentuale d’invalidità dell’80% (DM 5 febbraio 1992)

Per le persone con cecità assoluta (definizione presente sul verbale: cieco assoluto L. 382/1970 e L. 508/1988) è assegnata una percentuale di invalidità del 100 %.

 


7.    Il verbale di invalidità rilasciato durante la minore età, è ancora valido?

Di norma ai minori di 18 anni non viene riconosciuta una percentuale d’invalidità. In questi casi, dopo aver compiuto i 18 anni è necessario presentare domanda di accertamento sanitario all’INPS, tramite il patronato.

Ci sono alcune eccezioni che riguardano persone portatrici di patologie irreversibili quali la sindrome di Down, le persone affette da sordomutismo o cecità. Queste persone possono mantenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento senza presentare alcuna revisione del verbale non percentualizzato. Qualora però il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile”

 


8.    È possibile iscriversi alle liste l. 68/99 se si ha il 100% di invalidità?

È possibile iscriversi o rimanere iscritti alle liste L. 68/99 anche con il 100% a meno che la relazione conclusiva non riporti esplicitamente la dicitura “non collocabile”.

 


9.    È sempre necessario essere in possesso di relazione conclusiva ex l. 68/99?

Non è richiesta necessariamente la relazione conclusiva ex l. 68/99 quando una persona è in possesso di un verbale di invalidità civile redatto precedentemente al 13.01.2000 e che non preveda revisione.

La persona avrà comunque la possibilità di richiedere la relazione conclusiva ex l. 68/99.

***ATTENZIONE***

per le persone con invalidità di servizio non è prevista la relazione conclusiva ex l. 68/99

 


10.    Cos’è la did (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e come si richiede?

La DID, Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona ed è necessaria anche per l’iscrizione alle liste del collocamento mirato ex L. 68/99.

La DID può essere richiesta:

  • tramite il sito di Afol Monza Brianza, afolmb.it, al seguente link https://afolmonzabrianza.it/servizi-alle-persone/dichiarazione-di-disponibilita-al-lavoro/
  • sul Sistema Informativo Unitario Lavoro – SIUL raggiungibile al sito servizirl.itutilizzando la propria Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o della Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS). 
  • sul portale Agenzia Nazionale Politiche Attive ANPAL raggiungibile nell’area ad accesso riservato sul sito gov.itutilizzando l’autenticazione SPID. 
  • presso il proprio Centro per l’Impiego previo appuntamento.

Dopo la presentazione della DID è necessario sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato (PSP), necessario per usufruire di servizi di politica attiva del lavoro (es. Valutazione del potenziale, DULD, G.O.L., ecc.). Il PSP può essere stipulato con il proprio Centro per l’Impiego o con gli Enti accreditati ai servizi al lavoro.

 


11. È sempre necessario rilasciare la DID per iscriversi alla l. 68/99?

Alcune particolari categorie protette ex art. 18 L. 68/99 possono iscriversi alle liste del collocamento mirato senza rilasciare la Did (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e, quindi, anche se occupati.

Rientrano in questa fattispecie:

  • orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti causa lavoro (l’alternatività è da considerarsi con esclusivo riferimento alla condizione di occupato, nel senso che se il coniuge superstite e l’orfano sono entrambi occupati scatta l’alternatività mentre se uno dei due è disoccupato possono iscriversi entrambi);
  • vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere;
  • coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale;
  • fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata solo se conviventi e a carico;
  • testimoni di giustizia (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L.125/13, D.M. 204/14);
  • orfani disastro Hotel Rigopiano (L. 12/2019);
  • medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale

 


12. Quando si ha lo status di disoccupato?

Lo status di disoccupato si acquisisce qualora una persona priva di impiego, ovvero occupata con reddito annuale lordo non superiore a € 8.500,00 per lavoro dipendente e assimilato, o € 5.500,00 per lavoro autonomo seguendo il principio di cassa, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, rilasci la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Tali soglie di reddito possono subire modifiche a seguito di aggiornamenti normativi.

 


13. Se sono percettore/percettrice di misure di sostegno al reddito (naspi, dis-coll, sfl, ecc.) Cosa devo fare?

Tutte le persone che percepiscono misure di sostegno al reddito sono tenute a rilasciare la dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e a sottoscrivere un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) per attivare un percorso di politica attiva con il proprio Centro per l’Impiego o con altro ente accreditato per i servizi al lavoro.

La mancata sottoscrizione del PSP o della DID comporta l’applicazione del meccanismo della condizionalità. Il meccanismo di condizionalità è disciplinato dal Decreto legislativo n. 150/2015 e prevede che una persona che riceve un sostegno al reddito (NASpI/DIS-COLL) si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro e/o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione.

Per maggiori informazioni contatta il tuo Centro per l’Impiego.

 


14. Se sono percettore/percettrice di misure del sostegno al reddito posso trasferire la mia iscrizione alle liste del collocamento mirato in un altro cpi?

Con riferimento alla CIRCOLARE REGIONALE N° 6 del 21/12/2023 riportante le indicazioni operative per la gestione delle persone beneficiarie di sostegno al reddito (NASPI/Dis-col) che prevede che debbano necessariamente rivolgersi al Centro per l’Impiego competente in base al domicilio dichiarato nella domanda inoltrata all’INPS; si suggerisce, in caso di trasferimento, di contattare preventivamente la sede INPS competente al fine di comunicare l’eventuale modifica del proprio domicilio.

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