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Attività impianti in deroga (art.272)

ambiente aria
ATTIVITA’ IMPIANTI IN DEROGA – PROROGA VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI IN ESSERE.
Si rende noto alle aziende interessate che, in base alla vigente normativa D. Lgs. 183/2017 e D.G.R. n.983/2018, il gestore di un’attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi della D.G.R. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l’esercizio dell’attività per un periodo pari a 15 anni dalla data di adesione all’autorizzazione.

 

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO (art. 272 D.lgs. 152/06)
L’articolo 272 del D.lgs 152/2006 ( cosiddetto Codice dell’Ambiente) disciplina le emissioni in atmosfera delle attività e degli impianti cosiddetti in deroga.

Sono individuate due tipologie di attività:

1. IMPIANTI ED ATTIVITA' A EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI (comma 1)
come stabilito da Regione Lombardia nella DGR 11/12/2018, n. XI/982 , i gestori degli stabilimenti dove sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del D.lgs.152/06,, non sono sottoposti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera né sono tenuti a effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell’attività prevista dall’art. 272 comma 1. Se necessario (come, ad esempio, nell’ipotesi di avvio di nuova attività/nuovo impianto), il gestore dovrà presentare al SUAP – che provvederà a inoltrarla al Comune sede dello stabilimento - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Viceversa, nel caso di stabilimento che sia soggetto all’autorizzazione in “via ordinaria” ai sensi dell’art. 269 (e quindi alla disciplina dell’AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il gestore dovrà segnalare la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti nella “Relazione tecnica” allegata alla domanda di autorizzazione ma, in ogni caso, le attività/gli impianti di cui all’art. 272 c. 1 saranno esclusi dall’autorizzazione.
Icona documento 'Formato PDF'ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga agg.2018  (formato PDF - 539 KB)

2. IMPIANTI ED ATTIVITA' A EMISSIONI RIDOTTE (comma 2):
le Imprese che gestiscono tali attività devono essere specificamente autorizzate. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia (o dalla Città metropolitana) competente per territorio.