Per le specifiche categorie di stabilimento elencate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.lgs.152/06, è prevista l’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
Il gestore degli stabilimenti in questione può quindi avvalersi di tale procedura semplificata.
A partire dal giorno 13 giugno 2013, è in vigore il Regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Da questa data, le domande di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 272 devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che le inoltrerà, in via telematica, alla Provincia (che è l'Autorità competente) e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nel procedimento.
Si consiglia sempre di prendere contatto con lo sportello SUAP del Comune di riferimento, per maggiori informazioni circa le modalità di presentazione della domanda.
Infatti, la documentazione da presentare al SUAP può variare a seconda che il gestore dello stabilimento chieda l’AUA (ipotesi 1), oppure si avvalga della facoltà di non richiedere l’AUA (ipotesi 2).
Nella prima ipotesi (il gestore dello stabilimento chiede il rilascio dell’AUA), il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013.
Il gestore deve utilizzare il modello di domanda che è presente sulla piattaforma informatica utlizzata dallo sportello SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento. Alla domanda andranno allegati le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalla vigente normativa (Circolare regionale 5/08/2013, n. 19; DGR 16/05/2014, n.1840; Ddg 25/06/2014 n. 5512).
Il D.P.R. n. 59/2013 prevede il rilascio di un provvedimento di autorizzazione esplicito. Il gestore non può installare l’impianto, o avviare l’attività, o modificare l’attività già esistente, prima di aver ricevuto l’autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata in base al D.P.R. n. 59/2013 ha una durata di 15 anni.
Viceversa, nella seconda ipotesi (il gestore dello stabilimento NON chiede il rilascio dell’AUA), si farà riferimento alla procedura dell’art. 272
In particolare
- il gestore dovrà presentare unicamente al SUAP territorialmente competente la domanda di autorizzazione utilizzando soltanto il modello di domanda presente sulla piattaforma informatica che è utilizzata dal SUAP competente per territorio, in conformità ai contenuti del modulo di domanda che è stato approvato da Regione Lombardia con la DGR 11/12/2018, n. XI/983, allegando obbligatoriamente (come allegato libero) anche il modello di domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui alla citata D.G.R. (Allegato 3A);
- nell’ipotesi di nuovo impianto / nuova attività, la domanda di adesione all’autorizzazione generale va presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività. Tale obbligo vale anche nelle ipotesi di successiva modifica dell’autorizzazione;
- nei casi di rinnovo di una precedente autorizzazione, l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare a condizione che il gestore presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l’Autorità competente (Provincia o Città metropolitana) non neghi l’adesione.
In mancanza di presentazione della domanda nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 272, ha una durata di 15 anni.
Inoltre, come stabilito da Regione Lombardia nella recente DGR 11/12/2018 - n. XI/983, la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della precedente disciplina regionale (la DGR 8832/2008 e i successivi provvedimenti integrativi o attuativi) si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 183/2017.
Con la medesima DGR n. XI/983/2018, Regione Lombardia ha revisionato la disciplina delle attività/degli impianti “in deroga”, alla luce delle modifiche apportate in tale materia dal D.lgs. n. 183/2017.
La nuova deliberazione individua l’elenco delle attività soggette a tale regime autorizzativo (allegato 1), i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2) e gli schemi della domanda di adesione, della comunicazione di modifica e della comunicazione amministrativa (allegati 3a, 3b, 3c).
Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali continuano invece ad essere definiti all’interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla medesima deliberazione (vale a dire, il Dds 532/2009 e i successivi aggiornamenti).
La Regione Lombardia ha approvato con D.d.s. 28 novembre 2019, n. 17322 gli allegati tecnici relativi all’autorizzazione in via generale per le attività «Medi impianti di combustione industriali» (Allegato tecnico n. 41), «Lavorazione materiali lapidei» (Allegato tecnico n. 42) e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» (Allegato tecnico n. 43).
COME FARE PER …
INVIARE le Comunicazioni di modifica
Il gestore dello stabilimento che intenda apportare una modifica al ciclo produttivo (nei casi previsti al paragrafo A lett. g dell’Allegato 2 alla DGR n. XI/983/2018) ne dovrà dare comunicazione al SUAP utilizzando il modello di cui all’allegato 3B alla DGR n. XI/983/2018, almeno 45 giorni prima della data di esecuzione; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione all’Autorità Competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimento competente per territorio.
INVIARE le Comunicazioni di tipo amministrativo
Il gestore è tenuto a comunicare al SUAP eventuali variazioni della ragione sociale della ditta, della sede legale della ditta, della cessione d’azienda (subentro, volturazione, ecc.), la disattivazione dell’impianto o la cessazione dell’attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all’allegato 3C alla DGR n. XI/983/2018. Il SUAP, provvederà ad inoltrare la comunicazione all’Autorità Competente, al Comune ed all’ARPA competente per territorio.
ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga - Parte II agg. 2018 (formato PDF - 528 KB)