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Procedura ordinaria emissioni (art.269)

ambiente aria
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
(Art. 269 D.Lgs. 152/06)

L’autorizzazione alle emissioni atmosferiche è rilasciata, di regola, secondo le procedure previste dall’articolo 269. Tale autorizzazione è richiesta per le nuove installazioni, le modifiche o i trasferimenti da un luogo ad un altro degli stabilimenti che emettono gas e polveri nell'atmosfera, allo scopo di verificare che tali emissioni non arrechino pregiudizi all'ambiente.

L’autorizzazione è preventiva per i nuovi stabilimenti, per le loro modifiche sostanziali ed anche per i trasferimenti.

Diversamente, per la modifica non sostanziale di stabilimento deve essere trasmessa una comunicazione (art. 269, comma 8) alla Provincia competente per territorio. Trascorsi 60 giorni senza che la Provincia si sia espressa, l'interessato può procedere con la modifica, fatto salvo comunque il potere dell'Ente di provvedere successivamente.

Una volta autorizzata, la Ditta dovrà:

  • comunicare la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;
  • eseguire il controllo delle emissioni e trasmettere le relative analisi;
  • più in generale, attenersi alle prescrizioni previste dalla Provincia nell'autorizzazione.

 

Dal 13 giugno 2013 è in vigore l' AUA.

L'autorizzazione AUA rilasciata ai sensi dell'art. 269 ha una durata di 15 anni.

La relativa domanda di rinnovo va presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

La Ditta interessata ha quindi l'obbligo di:

  • presentare la domanda di autorizzazione quando intendono realizzare un nuovo stabilimento o trasferirlo da un luogo ad un altro od effettuare modifiche sostanziali;
  • comunicare le modifiche non sostanziali;
  • comunicare i cambi di ragione sociale e/o subentro di nuova ditta (in questi casi, occorrerà procedere anche alla voltura dell'autorizzazione già rilasciata), la variazione della sede legale o la disattivazione/cessazione di attività.

IMPORTANTE
A partire dal giorno 13 giugno 2013, è in vigore il Regolamento sull’autorizzazione unica ambientale (AUA), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
A partire da questa data, le domande di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che le inoltrerà, in  via telematica, alla Provincia (che è l'Autorità competente) e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nel procedimento.
Il gestore deve utilizzare il modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale (vedi Sezione Modulistica), che è stato messo a disposizione dalla Regione Lombardia: a tale modello andranno allegati le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalla vigente normativa, che sono reperibili sul sito della Provincia.

Per approfondimenti:

 


TARIFFA

TARIFFARIO  (per procedimenti diversi dall'AUA)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TARIFFARIO (per procedimenti diversi dall'AUA)

TARIFFARIO (per procedimenti di AUA)

PROSPETTTO RIEPILOGATIVO TARIFFARIO (per procedimenti di AUA) 

 


MODULISTICA

(Si raccomanda alle Ditte di indicare sempre l'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC)
Icona documento 'Formato PDF'Modello comunicazione per stabilimento con AUA (formato PDF - 619 KB)
Icona documento 'Formato PDF'Modello comunicazione per stabilimento ante AUA (formato PDF - 579 KB)
Icona documento 'Formato PDF'Relazione tecnica per modifiche non sostanziali (formato PDF - 649 KB)
Icona documento 'Formato RTF'Comunicazione amministrativa (formato RTF - 142 KB)
Icona documento 'Formato RTF'Comunicazione per interruzione o sospensione attività (formato RTF - 96 KB)
Icona documento 'Formato RTF'Fac-simile comunicazione di messa in esercizio (formato RTF - 112 KB)