L’AUA non deve essere richiesta:
- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla “verifica di assoggettabilità” alla VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l’AUA;
- per gli impianti che sono sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione dell’AUA quei procedimenti autorizzativi che già prevedono l'emanazione di un'autorizzazione unica, in particolare:
- l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.lgs. 152/2006);
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del D.lgs. n. 387/2003);
- l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (art. 11 del D.lgs. 115/2008).
Tali procedimenti restano disciplinati dalle rispettive normative di settore.
Infine, altre ipotesi di esclusione dalla disciplina dell’AUA sono state individuate con la DGR Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840, e riguardano le seguenti tipologie impiantistiche:
- gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi ultimi;
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché inerenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.