L’AUA ha una durata di 15 anni, che decorrono dal rilascio del titolo. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 del D.lgs. 152/2006), i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA.
Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell’attività o dell’impianto precedentemente autorizzati in AUA, ne dà comunicazione all’autorità competente.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione all’autorità competente, senza che quest’ultima si sia pronunciata, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica.
In base a quanto è stato stabilito da Regione Lombardia nella D.G.R. n. XI/5774/2021, a partire dal 1° luglio 2022, le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA andranno presentate soltanto attraverso le piattaforme telematiche (interoperabili) già in uso da parte degli sportelli SUAP, secondo l’apposita modulistica regionale che è stata approvata con D.D.S. n. 17382/2021.
Ricevuta l’istanza su piattaforma informatica, lo sportello SUAP dovrà provvedere all’inoltro immediato della comunicazione all’Autorità Competente e ai Soggetti competenti.
Regione Lombardia approverà la relativa modulistica e le necessarie istruzioni operative e tecniche.
Viceversa, qualora l’autorità competente dovesse ritenere che la modifica comunicata dal Gestore sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, viceversa, è tenuto da subito a presentare una domanda di AUA.
Il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. L’autorità competente può tuttavia imporre il rinnovo anticipato dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, quando:
- le prescrizioni stabilite nell’AUA stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.