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I tempi e i costi dell'AUA

Il  D.P.R. n. 59/2013 prevede termini diversificati per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’AUA.
In particolare:

  • quando l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo (art. 4, comma 4 del Regolamento);
  • allorquando l’AUA sostituisce i titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, fatte salve eventuali integrazioni (in tale ultimo caso, il termine per l’adozione dell’AUA sale a 150 giorni (art. 4, comma 5 del Regolamento);
  • qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’Autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo (art. 4, comma 7).

Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti sostituiti, più gli eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i singoli titoli oggetto dell’AUA, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. ( art. 8 D.P.R. n. 59/2013).

La marca da bollo è unica.

Come previsto dall’art. 22 della Legge Regionale 8 luglio 2014 - n. 19 , la Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l’applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del DPR n. 59/2013 e definisce i criteri per la previsione degli oneri istruttori.
La Regione Lombardia ha approvato con la DGR 14 luglio 2015 n. 3827 i criteri sulle modalità di determinazione e versamento delle tariffe e dei diritti istruttori per i procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA).


Il nuovo “Tariffario regionale AUA” si applicherà a partire dal 1 ottobre 2015.
Le disposizioni stabilite nella DGR n. 3827/2015 si applicano esclusivamente ai procedimenti disciplinati dal DPR n. 59/2013 e, più specificatamente, ai procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell’AUA.
Viceversa, le nuove tariffe non si applicano:
- ai procedimenti che sono esclusi dal campo di applicazione dell’AUA;
- ai procedimenti per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere l’AUA (ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR n. 59/2013).
Per questi altri procedimenti, sino a differenti indicazioni regionali, restano confermate le tariffe che sono previste dalle DGR o dalle Deliberazioni provinciali di settore.

AUA - Calcoli Oneri (Foglio di calcolo predisposto da Regione Lombardia)