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Bonifiche

ambiente bonificheLa normativa vigente in materia di Bonifiche - D. Lgs.152/06 -  attribuisce alla Provincia funzioni dirette o indirette in relazione alla bonifica  dei siti contaminati:

  • Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanze (art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2)
    La Provincia svolge le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento (art. 244 c. 1 e art. 245 c. 2) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V del  decreto.
  • Controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 242 c. 2)
    La Provincia svolge i controlli sulle attività eseguite durante le misure di prevenzione e riparazione e sulle indagini preliminari che si rendono necessarie in seguito a procedimenti aperti ai sensi dell'art. 242 c.1 e che si concludono, fermi restando i controlli in parola, con l'autocertificazione prevista dal art. 242 c.2.
  • Indagini e attività istruttorie (art. 242 c.12)
    La Provincia svolge le indagini e le attività istruttorie in seguito alla comunicazione, da parte del responsabile della contaminazione, dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione di un Piano di Caratterizzazione (art. 242 c.11). La Provincia nell'espletamento delle sue funzioni, coordinandosi con le altre amministrazioni, potrà avvalersi di Arpa.
  • Espressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione (art. 242 c.3)
    La Regione, Ente procedente, convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati, approva i Piani di Caratterizzazione.
  • Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggio (art. 242 c.4)
    La Regione, Ente procedente, approva i documenti di Analisi di Rischio convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti; la Regione, sentita la Provincia, approva i piani di monitoraggio (art. 242 c.6).  La Provincia predispone i pareri sui documenti di analisi di rischio e sui piani di monitoraggio.
  • Espressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. 242 c.13)
    La Regione approva i Progetti di Bonifica convocata e sentita la Conferenza dei Servizi, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati.
  • Controlli (art. 248 c.1)
    La Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo alle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'All. 2 del Decreto si specifica inoltre che i responsabili degli Enti preposti al controllo dovranno verificare e validare il Giornale dei Lavori.
  • Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)
    La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2).

Ambiente - Bonifiche Cave

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