Dopo il 15 aprile
L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione (riferimento normativo D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 integrato con D.P.R. 551/99 - Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici):
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi, in deroga al periodo di accensione previsto (prima del 15 ottobre e dopo il 15 aprile), è facoltà dell’Amministrazione Comunale attraverso un’ordinanza sindacale (D.P.R. n. 412/93 art. 10) attivare gli impianti termici solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore giornaliere - rif. zona E).
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’articolo 4 del decreto sopra evidenziato.