Le Autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività. Le autoscuole le cui sedi ricadono nel territorio brianteo sono soggette a vigilanza da parte della Provincia di Monza e della Brianza.
Per l'apertura di un'autoscuola o di nuove sedi, o per il semplice trasferimento di attività già esistenti, è sufficiente presentare alla Provincia una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa.
Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della segnalazione, la Provincia di Monza e della Brianza procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà un provvedimento favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine non inferiore a trenta giorni per poter provvedere.
La Provincia procederà alla verifica del permanere dei requisiti prescritti, ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni ai sensi dell’art. 123 c. 7-bis del Codice della Strada.
Le Autoscuole che si consorziano ai sensi dell'art. 123 comma 7 del D. Lgs. 285/1992 richiedono il rilascio dell'atto di riconoscimento per la costituzione di un Centro di Istruzione Automobilistica alla Provincia di Monza e della Brianza ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 112/1998, secondo i criteri fissati dal D.M. 317/1995.
Ogni variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco veicolare e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata per le verifiche di competenza.