La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1): le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Esclusioni e limitazioni sono contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 4 citato.
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