Le persone giuridiche di diritto privato sono associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V - art. 117 della Costituzione) che abbiano acquisito la personalità giuridica, ossia il diritto all’esercizio della capacità giuridica, a seguito dell’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.
Il possesso della personalità giuridica consente all’ente di conseguire l’autonomia patrimoniale perfetta: separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi amministratori che cessano, così, di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dalla realtà che amministrano.
Le associazioni e fondazioni del Terzo Settore possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS (art. 22 del D. Lgs. 117/2017).
Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore, già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.