Esplora contenuti correlati

Attività zootecniche

Il decreto legislativo n. 128/2010 ha inserito gli allevamenti zootecnici tra le attività assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera, prevista dalla Parte Quinta del “Codice dell’Ambiente” (d.lgs. 3/4/2006, n. 152).
In attuazione della disciplina nazionale, la Regione Lombardia ha emanato la DGR 18/7/2012, n. 3792.

A seconda del numero di animali (potenzialmente presenti) che vengono allevati in ambienti confinati, gli allevamenti zootecnici possono ricadere in una delle seguenti 3 ipotesi:

  1. Attività ad inquinamento scarsamente rilevante (art. 272 comma 1 d.lgs. 152/06), quando il numero dei capi è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella della lettera z) della Parte I dell'Allegato IV degli Allegati alla parte Quinta.
    Tali attività non devono essere autorizzate.
  2. Attività in deroga (art. 272, commi 2 e 3 d.lgs. 152/06), se gli allevamenti sono effettuati in ambienti confinati e il numero dei capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella della lettera nn) della Parte II dell'Allegato IV degli Allegati alla parte Quinta.
    Il Gestore di tali attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia, in conformità alle condizioni riportate nella Delibera regionale n. 3792/2012 e nei relativi allegati, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della DGR 9201/2009 (pari a Euro 150,00).
  3. Attività in regime ordinario (art. 269 d.lgs. 152/06), quando il "numero di capi potenzialmente presenti" presso l’allevamento sia superiore alle soglie richiamate alla precedente lettera b).
    In tal caso, il Gestore deve presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, secondo il modello di domanda predisposto dalla Provincia, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della DGR 9201/2009 (variabili a seconda del numero di addetti presso l’allevamento).
    In assenza di diverse indicazioni, nell'ambito di tale procedimento il Gestore può fare riferimento ai criteri individuati negli allegati alla DGR 3792/2012 per quanto riguarda sia la documentazione da presentare alla Provincia, sia la Relazione tecnica da allegare alla domanda.    

Per le attività zootecniche già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della DGR 3792/2012, la Regione Lombardia ha emanato apposita Circolare che illustra le procedure che il Gestore dell’attività dovrà osservare per la presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia.
Ai sensi dell’art. 281 c.3 del d.lgs. 152/06, la Provincia si pronuncia, secondo le modalità procedurali previste dai rispettivi procedimenti ( ‘in deroga’ ai sensi dell’art. 272 c.3 o ‘ordinario’ ai sensi dell’art. 269), in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda.

Allegati:
Icona documento 'Formato PDF'DGR Lombardia del 18/07/2012, n. 9/3792  - Attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell’autorizzazione in via generale per le attività zootecniche. (formato PDF - 253 KB)
Icona documento 'Formato PDF'Circolare regionale del 20/07/2012, n. 5 - Chiarimenti in merito ai procedimenti di adesione all’autorizzazione in via generale delle attività zootecniche esistenti di cui alla d.g.r. n. 3792 del 18 luglio 2012 ai sensi dell’art. 281 c. 3 del d.lgs. 152/06 e smi. (formato PDF - 65 KB)