Istruttore di autoscuola: la scheda
Le sessioni d’esame si svolgono, di norma, almeno due volte all’anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, vengono rese note con apposito avviso pubblicato online sul sito istituzionale della Provincia MB le date delle sessioni d’esame per l’anno successivo.
La convocazione per la PROVA a QUIZ, la PROVA ORALE e la PROVA PRATICA è pubblicata online nel sito istituzionale con info su sede e orari d’esame. Di norma, la PROVA ORALE si tiene nella stessa giornata della PROVA a QUIZ.
E' esclusa qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati, fatta salva la disponibilità degli uffici competenti a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
L’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi all’esame viene approvato con provvedimento del Dirigente competente e pubblicato esclusivamente su questo sito internet. I candidati ammessi dovranno presentarsi nel luogo stabilito per l’esame muniti di documento d’identità in corso di validità, nonché di patente di guida. Qualora un candidato non possa presentarsi alla prova d’esame per la quale è stato convocato, dovrà inviare all’Ufficio competente idonea documentazione a giustificazione dell’assenza. Nel caso in cui venga ritenuta idonea dal Direttore competente, il candidato verrà riconvocato per la prima sessione d’esame utile.
I risultati delle prove d’esame saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia
L’istruttore di guida può conseguire tre tipi di abilitazione:
- per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
- per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
- esclusivamente per presentare istanza per l’apertura di una nuova autoscuola, ai sensi dell’art. 123, c. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
- età non inferiore ad anni 21 (ventuno);
- possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, rilasciato da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Lombardia;
- possesso della patente di guida comprendente:
- almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono conseguire l’abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori che intendono conseguire l’abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono presentare istanza per l’apertura di una nuova autoscuola, ai sensi dell’art. 123, c. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;