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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Quando è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica

La Provincia accerta la compatibilità paesaggistica nei  casi, previsti dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/04 che riguardano:

  1. lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.

Qualora vengano eseguite opere in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità di essa (art. 181 D.Lgs. 42/04), il trasgressore incorre comunque nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla norma (art. 167 D.Lgs. 42/04), ma può non essere punito con le pene di cui all’art.44, lett. c) del DPR 06.06.2001, n.380 se l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica.