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Quando non è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica

L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi, di cui all’Art. 149 del D.Lgs. 42/04:

  1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 
  2. per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; 
  3. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 
     

Ufficio Parchi, Paesaggio e Sistemi Verdi

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