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Scuole nautiche

L'esercizio dell'attività di scuola nautica è disciplinato dall'art. 42 del Decreto Ministeriale n. 146/2008, e dalla Legge Regionale n. 6 del 04/04/2012.

In base alle più recenti modifiche legislative relative al Codice dei procedimenti amministrativi l'attività di scuola nautica non è più soggetta a regime autorizzatorio bensì a S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

Pertanto chi intende avviare la suddetta attività sul territorio provinciale, deve presentare la SCIA, compilando apposito modulo, alla Provincia di Monza e della Brianza alla quale compete la vigilanza amministrativa delle stesse, ai sensi dell’art. 42 del Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’art. 5 della Legge Regionale n.11/2009. La Provincia rilascia un provvedimento con il  quale prende atto della SCIA, previa verifica del possesso dei requisiti, sopralluogo per constatare l’idoneità dei locali nei quali verrà svolta l’attività di scuola nautica e previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo (Capitaneria di porto) competente per territorio o del Dirigente della Direzione territoriale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, ai sensi dell’art. 42, c. 4 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.

La SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica può essere presentata per:

  1. l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa;
  2. l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto;
  3. l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria C che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.

Requisiti del richiedente

Per presentare la SCIA il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, deve compilare il Icona documento 'Formato PDF'Mod. 1 - SCIA scuola nautica ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere compiuto gli anni 21;
  • essere cittadino italiano residente in Italia o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea stabilito in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
  • essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, procedimenti per dichiarazione di fallimento;
  • essere iscritto al registro delle imprese presso ala Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed essere in possesso di P. I.V.A.;
  • la società o ditta individuale che presenta la SCIA deve essere un soggetto con scopo di lucro;
  • essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di istruttore/insegnante di scuola nautica ai sensi dell’art. 42, c. 6 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146;
  • essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;
  • avere la proprietà e/o disponibilità dei locali sede della scuola nautica, che devono avere le caratteristiche previste dal regolamento provinciale;
  • adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l’insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l’autorizzazione;
  • proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento provinciale, da utilizzare per l’effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
  • personale idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento ed istruzione nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 46, c. 6 del D.M. 146 del 29/07/2008, nonché dal regolamento provinciale.

Nel caso di richieste di apertura di ulteriori sedi, da parte di soggetti che già gestiscono una scuola nautica, per ciascuna sede deve essere presentata la SCIA e dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.

Insegnanti ed istruttori

Gli insegnanti di teoria che possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche devono avere almeno uno dei seguenti titoli, come stabilito dall’art. 42, comma 6 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146:

  • titolo di abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art. 4 del D.M. 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U.  supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008
  • titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
  • certificazione comprovante la qualifica di docente degli istituti nautici o professionali per la navigazione, corredata, se in servizio, da autorizzazione del capo d’istituto;
  • certificazione comprovante la qualifica di ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni;
  • patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.

Gli istruttori di pratica nautica, invece, devono avere la patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell’unità da diporto che devono condurre.

L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Per poter impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve presentare istanza alla Provincia, compilando il Icona documento 'Formato PDF'Mod. 2 -  Accettazione incarico Icona documento 'Formato PDF'Mod. 3 - RInserimento/Variazione personale docente.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono presentare la S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Ogni variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, ai mezzi nautici e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Monza e della Brianza per le verifiche di competenza.

Elenco delle Scuole Nautiche

Trasporto Privato

Via Grigna 13
PEC
Email

 

Per appuntamenti e comunicazioni:

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- Compila il modulo in tutte le sue parti
- Invialo all'indirizzo email: trasportoprivato@provincia.mb.it

Sarete prontamenti contattati dagli uffici competenti.


 

L’accesso per il deposito atti viene garantito presso l’Ufficio del PROTOCOLLO GENERALE.

 

Invio di documenti e istanze può avvenire attraverso tradizionali vettori o via PEC

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