Al di fuori delle aree protette (Parchi, Riserve, SIC, ZPS ecc.), la Provincia di Monza e Brianza mantiene alcune competenze in materia di tutela e conservazione della flora spontanea e della piccola fauna. Tali competenze sono definite dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”.
Tra gli adempimenti previsti dalla LR 10/2008 vi sono:
- tenuta del Registro degli allevamenti e disciplina della cattura di rane all’interno degli allevamenti;
- autorizzazione degli interventi di rimozione della vegetazione spontanea nei corpi d’acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni (sorgenti, fontanili, brughiere, torbiere e praterie naturali), a seguito di valutazione positiva del progetto presentato dal richiedente;
- eventuale disciplina (più restrittiva di quelle regionale) e autorizzazione alla raccolta della flora spontanea protetta, tra cui piante officinali e mirtilli. Tenuta del registro dei richiedenti autorizzati. Autorizzazione al divieto di raccolta nei fondi privati da parte di terzi;
- promozione di attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca;
- vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni (guardie parco, polizia locale, guardie ecologiche) ed applicazione delle sanzioni di cui alla LR 10/2008. I proventi sono finalizzati al finanziamento delle attività con le finalità previste dalla LR 10/2008.
[NB - Il censimento degli alberi monumentali è invece ora di competenza dei singoli Comuni e dei carabinieri forestali e non più della Provincia].
In attuazione alla legge regionale, la DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 (poi modificata con DGR 8/11102 del 27 gennaio 2010 per quanto riguarda gli allegati C1 e C2) contiene gli elenchi di specie animali e vegetali da proteggere in modo rigoroso o con raccolta regolamentata. In totale le ENTITÀ PROTETTE ammontano a 663.
È FLORA SPONTANEA PROTETTA l’insieme delle specie contenute negli elenchi della DGR sopra citata. La salvaguardia della flora spontanea minore è indispensabile sia per la rarità di alcune specie, sia perché la flora è alla base di tutte le catene alimentari e degli ambienti di vita della fauna.
A tale proposito la legge impone tra l’altro il divieto di utilizzare sostanze erbicide per eliminare la vegetazione spontanea.
Sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree della flora spontanea, di licheni, muschi e sfagni.
Tra la vegetazione protetta sono da segnalare le PIANTE OFFICINALI (specie incluse nell'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772), storicamente utilizzate in campo medico. La loro raccolta è regolamentata e soggetta ad autorizzazione. Le piante officinali, quando non siano comprese nell'elenco delle specie protette in modo assoluto (la cui raccolta è vietata), possono essere raccolte da chi è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dagli enti gestori delle Aree Protette (Parchi, Riserve ed Enti Gestori dei Siti Natura 2000).
Per i territori di competenza Provinciale l'autorizzazione alla raccolta (tesserino) viene concessa ai richiedenti dietro presentazione della domanda indicando le specie e le località ove si intende eseguire la raccolta.
Rientrano tra le specie protette anche i FRUTTI DEL SOTTOBOSCO, mirtillo nero e mirtillo rosso, la loro raccolta è ammessa con le sole mani nude (vale a dire senza ausilio di strumenti), per un quantitativo massimo di 1Kg al giorno a persona, in caso di più raccoglitori congiuntamente il quantitativo massimo giornaliero è di 4Kg.
Raccolta a fini scientifici e didattici:
Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio e simili possono procedere alla raccolta anche in deroga alle disposizioni richiamate ai punti precedenti purché autorizzati dalla regione con atto scritto.
PICCOLA FAUNA
Anfibi, rettili e invertebrati sono specie di piccole dimensioni ma di grande importanza dal punto di vista ecologico e scientifico, per questo la legge tutela ben 43 specie di invertebrati e tutti gli anfibi e i rettili autoctoni (33 specie).
Per la violazione dei divieti e dei limiti di raccolta sono previste sanzioni.
ALLEGATI
LR n. 10 del 2008 (formato PDF - 30 KB)
DGR n. 7736 del 2008 (formato PDF - 97 KB)
DGR n. 11102 del 2010 (formato PDF - 1.282 KB)
Elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772 (piante officinali) (formato PDF - 24 KB)
MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RACCOLTA PIANTE OFFICINALI (formato RTF - 415 KB)
Referente
Dott. Simone Guidetti
Tel. 039.975.2540 - s.guidetti@provincia.mb.it